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Forestali, no alle discriminazioni tra centocinquantunisti

da Mag 2, 2016Diritto del lavoro, Diritto del lavoro forestale

Alcune sentenze hanno il destino di acquistare fama nel giro di poche ore, altre (forse meno clamorose, forse solo meno studiate) restano lontane dai circuiti mediatici e, perfino, dall’attenzione degli specialisti.

E’ questo il caso di una decisione della fine del 2015, che pure – per la delicatezza della materia e l’autorevolezza del Giudice – avrebbe, forse, meritato maggiore attenzione.

Ci riferiamo a Corte Costituzionale n. 206 del 22.10.15, la quale ha fatto definitiva chiarezza su una questione di grande importanza: quella riguardante le aspettative di stabilizzazione degli operai forestali inseriti nel contingente ad esaurimento di cui all’art. 54 legge regionale 16/1996.

Per comprendere al meglio tale sentenza, va premesso che i lavoratori forestali siciliani a tempo determinato sono inseriti per legge in diverse fasce di garanzia occupazionale, ciascuna delle quali indica il numero minimo di giornate lavorative che l’operaio ha diritto di svolgere annualmente alle dipendenze degli enti regionali.

Ebbene, con l’art. 54 della legge 16/96, alcuni operai – i quali avevano svolto almeno 500 giornate lavorative in ambito forestale nel periodo 1992/95 – sono stati inseriti nella fascia di garanzia occupazionale dei “centocinquantunisti”.

Tuttavia, in base al comma 4 dello stesso articolo 54, gli operai di questo contingente speciale dovevano essere inseriti in graduatoria «dopo l’ultimo dei (o meglio, degli altri) lavoratori centocinquantunisti».

Pertanto, alcuni lavoratori “centocinquantunisti” operanti nel territorio di Enna hanno agito in giudizio pretendendo che i lavoratori del contingente ad esaurimento dovessero essere collocati sempre e comunque come ultimi nella graduatoria dei “centocinquantunisti”, vedendosi così superati nelle liste anche dai colleghi meno anziani che andavano diventando “centocinquantunisti” provenenendo dalla fascia inferiore dei “centounisti”.

Già il Tribunale di Enna, però, aveva notato l’irragionevolezza di una tale soluzione e per questo aveva trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, sospettando che la legge 16/96 dovesse ritenersi incostituzionale.

La Corte ha condiviso l’idea del Tribunale di Enna che i “centocinquantunisti” del contingente abbiano uguali diritti di inserimento in graduatoria rispetto agli altri “centocinquantunisti”. Allo stesso tempo, però, la Consulta ha considerato legittima la legge regionale 16/96, considerato che – da una più attenta interpretazione della legge stessa – si può concludere che gli operai del contingente a esaurimento dovessero essere collocati dopo gli altri “centocinquantunisti”, non per sempre, ma solo nel primo anno di applicazione della norma.

Così la prassi seguita dall’Amministrazione regionale negli ultimi anni viene definitivamente confermata e si sancisce, una volta per tutte, che i lavoratori del contingente a esaurimento hanno pieno diritto a concorrere con i colleghi per transitare a tempo indeterminato.

Insomma, per i lavoratori del contingente ad esaurimento, davvero buone notizie.

                                                                                         Avv. Giuseppe Auletta